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Regolamento dei concorsi

  • Art. 2
    Bando di concorso
    1. I concorsi sono indetti sulla base del piano del reclutamento triennale, redatto tenendo conto della dinamica degli organici e delle esigenze dell'Amministrazione. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza sei mesi prima della scadenza del piano precedente ed è soggetto a verifica annuale.
    2. I concorsi di cui all'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale e le selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui all'articolo 92 del medesimo Regolamento sono indetti con decreto del Presidente della Camera dei deputati, previa deliberazione del relativo bando da parte dell'Ufficio di Presidenza.
    3. Le prove di qualificazione per l'assunzione a contratto degli operai sono indette ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei Servizi e del personale.
    4. Per l'organizzazione e lo svolgimento di fasi del procedimento concorsuale, con l'esclusione delle fasi relative allo svolgimento delle prove di cui all'articolo 5, commi da 3 a 15, l'Amministrazione può avvalersi di società specializzate. (*)
    5. Il bando di concorso indica, in particolare:
      • a. il numero di posti per i quali il concorso è indetto;
      • b. la quota di posti riservata al personale interno nei casi previsti dall'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale;
      • c. i requisiti generali stabiliti dall'articolo 52 del Regolamento dei Servizi e del personale, nonché gli eventuali requisiti ulteriori che possono essere richiesti ai sensi del medesimo articolo, in relazione alla specifica professionalità;
      • d. il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
      • e. l'articolazione delle prove d'esame, nonché le materie, ed eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove stesse;
      • f. le modalità, ovvero la votazione minima necessaria, per il superamento delle prove e per il conseguimento dell'idoneità;
      • g. gli eventuali titoli di merito valutabili e i criteri per la loro valutazione;
      • h. il meccanismo di formazione della graduatoria finale;
      • i. le attribuzioni della Commissione esaminatrice;
      • l. le attribuzioni dell'Amministrazione, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti di ammissione e alle modalità di organizzazione delle procedure concorsuali;
      • m. le modalità per la comunicazione dei diari d'esame e per la pubblicazione degli elenchi degli idonei;
      • n. le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati.
    6. I bandi dei concorsi di cui all'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale –IV serie speciale. Eventuali, ulteriori, forme di pubblicità possono essere, di volta in volta, individuate dall'Amministrazione. Le forme di pubblicità delle selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui all'articolo 92 e delle prove di qualificazione di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento sono determinate dal bando di concorso, in ragione delle specifiche caratteristiche del reclutamento e in modo da garantire adeguata diffusione.
    Note:

    (*) Comma sostituito con Decreto del Presidente della Camera n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale del 1° agosto 2000.